Il preposto di fatto: come penalizzare i
lavoratori e renderli penalmente perseguibili senza assegnare loro effettivo
potere rispetto ai datori
Il Tribunale di Udine, chiamato a individuare le responsabilità della morte di Lorenzo Parelli, studente impegnato nello stage scuola lavoro in una fabbrica, ha condannato a 3 anni di reclusione l’operaio incaricato quel giorno di affiancare lo stagista, a 2 anni e 4 mesi il tutor aziendale che in quel giorno era assente dal lavoro causa covid, patteggiando infine una multa di 23 mila euro con la proprietà della azienda.
Ora non entreremo nel merito di questa sentenza
consapevoli che a pagare non saranno quanti hanno pensato a questi assurdi
stages che dovrebbero partire da laboratori scolastici moderni, efficienti e
funzionanti per essere poi accompagnati nelle aziende solo ed esclusivamente
per acquisire informazioni e conoscenze senza essere impiegati direttamente
nelle attività produttive.
Sarebbe poi da rimettere in discussione proprio lo stage
tra scuola e lavoro alla luce di tante testimonianze dei diretti interessati
che evidenziano le innumerevoli criticità e contraddizioni di questa alternanza.
Ci soffermeremo invece sulla figura del preposto ricordando
che in molti luoghi di lavoro la responsabilità del dipendente in materia di
salute e sicurezza viene anche barattata con briciole salariali o con la
promessa di un avanzamento di carriera.
Ma ancora più numerosi sono i casi nei quali il preposto viene
ritenuto tale anche senza alcun incarico formale, è il cosiddetto preposto di
fatto considerato responsabile in concorso e al pari del datore in caso di
infortuni e morti sul lavoro.
A distanza di un anno dalla sentenza che puniva il
Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza giudicandolo parte integrante della
sicurezza aziendale quando invece è, o dovrebbe essere, una figura conflittuale
con il datore eletto o nominato dai lavoratori a tutela della loro salute e
sicurezza, qualche riflessione va fatta proprio sui preposti di fatto.
Perché le sentenze in
Cassazione fanno giurisprudenza e il lavoratore anziano, con maggiore
esperienza, viene considerato corresponsabile in caso di eventi infortunistici
anche quando esegue ordini e non ha alcun ruolo nella filiera della sicurezza
aziendale. Ci chiediamo come sia possibile in una squadra operaia che un
lavoratore anziano possa interrompere la produzione quando un gesto del genere
potrebbe dare adito a provvedimenti disciplinari, sanzioni e licenziamento.
Crediamo quindi
opportuno che i lavoratori e le lavoratrici siano messi a conoscenza dei rischi
derivanti dal ricoprire il ruolo di preposto sapendo al contempo che in caso di
infortunio il lavoratore anziano potrebbe essere ritenuto in ogni caso
responsabile al pari del datore solo in base alla sua esperienza e senza mai
prendere in esame la mera subalternità ai superiori.
Il preposto, designato
o di fatto, deve infatti
a) sovrintendere e
vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge e in caso di inadempienza informare subito i superiori;
b) verificare che solo
i lavoratori formati siano presenti nei luoghi di lavoro senza avere alcuna
opportunità di appurare la effettiva presenza degli stessi ai corsi formativi
(e in assenza di corsi resta del tutto impotente);
c) richiedere
l’osservanza delle misure intimando l’abbandono del posto di lavoro o la zona
pericolosa salvo poi non essere minimamente tutelato in caso di ritorsione del
datore di lavoro per avere bloccato una produzione;
d) informare i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato anche se non è
nel suo potere chiedere e ricevere immediatamente dpi, non è nelle sue
possibilità suggerire cambiamenti produttivi a tutela della salute sua e dei
colleghi
Il preposto di fatto salva allora i datori dalle loro responsabilità in caso di infortuni e incidenti sul lavoro. Sarà il caso di rivedere le normative evitando di riproporre logiche formali e senza sostanza a giustificare il crescente disimpegno datoriale in materia di salute e sicurezza.
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