Nei prossimi giorni il Parlamento potrebbe varare
l’insieme delle norme contenute nel ddl 1660 con la introduzione di ben 13
nuovi reati e relative aggravanti, un colpo feroce assegnato non solo al
dissenso e al conflitto sociale ma alle libertà di movimento e alla stessa
democrazia.
Il nuovo Ddl sicurezza riprende tutte le campagne care
alla destra in una logica solo repressiva e securitaria per criminalizzare il
conflitto sociale e il dissenso in ogni sua forma: dalle occupazioni abitative alle
carceri e ai Cpr, dalle lotte ambientaliste a quelle contro la militarizzazione
dei territori, dagli operai in lotta con i picchetti davanti alle aziende che
delocalizzano fino alle iniziative solidali verso i migranti e i detenuti.
Siamo davanti a una incredibile svolta repressiva che
porterà alla instaurazione di uno stato di polizia e ci meraviglia la
sottovalutazione della portata di questo ddl da parte di tanti settori della
società civile e dei movimenti conflittuali, eppure saranno proprio loro le
prime vittime di queste logiche securitarie
Perfino l’Osce, Organizzazione per la sicurezza in
Europa a cui aderiscono 57 paesi. ha messo in guardia l’Italia da questo ddl
scrivendo:
“La maggior parte di queste disposizioni ha
il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello
Stato di diritto”.
Siamo davanti a una svolta che minaccia l’esercizio
delle libertà democratiche e criminalizza il conflitto sociale trattandolo alla
stessa stregua della criminalità organizzata.
Per far passare questo ddl sono state necessarie
migliaia di ore sulle tv locali e nazionali per diffondere paura nella
popolazione, le occupazioni di case da parte di chi non ha un tetto e dorme per
strada sono state dipinte come una sorta di racket che caccia gli anziani dalle
loro abitazioni, gli scioperi e i blocchi stradali dei veri e propri reati che
impediscono al cittadino di raggiungere il posto di lavoro creando solo disagi,
l’opposizione alle grandi opere e alla militarizzazione dei territori diventa
invece un ostacolo, da rimuovere con anni di carcere, alla ripresa
dell’economia e all’accrescimento del PIL
Questo disegno di legge introduce un autentico stato di
polizia e avviene in un periodo storico in cui la corsa al riarmo diventa una costante,
la normalità della guerra è ormai diffusa nell’immaginario collettivo.
Ma nulla viene detto sull’economia di guerra, sullo sfruttamento,
sul carovita, sullo smantellamento dei servizi sociali.
Il ddl 1660 è un salto di qualità rispetto al decreto
Renzi-Lupi, al Decreto Minniti, ai Decreti Salvini fino all’ultimo Decreto
Caivano. Quando la crisi economica e sociale si acuisce, storicamente il
ricorso alla repressione e alla demonizzazione del conflitto diventano le
soluzioni migliori per i dominanti, i corsi e ricorsi della storia dovrebbero
essere del resto fonte di insegnamento.
Riportiamo gli articoli salienti del disegno di legge
estrapolandoli dal sito dell’Osservatorio Repressione:
Art. 7 – Prevede la revoca della cittadinanza
italiana, entro 10 anni dalla sentenza definitiva, contro il cittadino
condannato per terrorismo o eversione.
Art. 8 – Introduce nel codice penale il nuovo art.
634 bis, che punisce il reato di occupazione arbitraria di immobile
destinato a domicilio altrui con la pena da 2 a 7 anni di reclusione
sia per l’occupante sia per chi coopera con esso. La norma si aggiunge a quella
prevista dall’art. 633 c.p., che punisce la occupazione abusiva di
immobile, con la reclusione da 2 a 4 anni. Inoltre, viene introdotto nel
codice di procedura penale il nuovo art. 321 bis, che dà alla polizia il potere
di sgomberare immediatamente l’immobile occupato.
Art. 10 – Introduce il potere del questore di
disporre contro il cittadino l’allontanamento da una determinata area
urbana fino a 48 ore. Si può quindi immaginare l’uso che ne verrà
fatto prima di manifestazioni e cortei sindacali e politici. Allarga i casi di
emanazione del DASPO urbano fino a prevedere il DASPO giudiziario, disposto dal
giudice quale condizione per la concessione della sospensione condizionale
della pena.
Art. 11 – Ripristina la sanzione penale e non più
amministrativa per il reato di blocco stradale. Introduce
l’aggravamento della pena da 6 mesi a 2 anni a carico di coloro che effettuano
un blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo e con
più persone riunite. E’ il manganello giudiziario per farla finita con
scioperi operai e manifestazioni non autorizzate.
Art. 12 e 13 – Il primo abolisce l’obbligo per il
giudice di rinviare la pena se la condannata è incinta o madre di un bimbo di
età inferiore ad un anno, sicchè madre e figlio potranno finire in carcere a
discrezione del magistrato. Il secondo punisce, con pene aggravate, non solo
chi organizza l’accattonaggio, ma anche chi induca terzi a
farlo.
Art. 14 – Introduce l’aumento di un terzo della
pena prevista per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico
ufficiale (già prevista da 6 mesi a 5 anni), se il fatto è commesso contro un
ufficiale o agente di polizia, vietando al giudice di considerare prevalenti le
circostanze attenuanti rispetto a tale nuova aggravante.
Art. 15 – Prevede che si proceda d’ufficio – e non
più su querela di parte – nel caso di lesioni personali lievi o
lievissime a danno di ufficiali o agenti di polizia in servizio,
punite con pena da 2 a 5 anni.
Art. 20 – Autorizza ufficiali e agenti di polizia
a portare armi senza licenza, anche quando non sono in servizio.
Art. 18 e Art. 25 – L’art. 18 introduce: a) la
nuova aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle
leggi (art. 415 c.p., che prevede una pena fino 5 anni), se viene
commesso all’interno di un carcere dai detenuti o anche mediante comunicazioni
dirette a persone detenute; b) il nuovo art. 415 bis c.p., che punisce con la
reclusione fino ad 8 anni “chiunque, all’interno di un istituto
penitenziario, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o
minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini o con
tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone”. Le
pene possono essere aumentate, in determinati casi (lesioni personali, uso di
armi, ecc.) fino a 20 anni. L’art. 25 completa le suddette norme con la
previsione dell’esclusione dei detenuti istigatori o ribelli (anche
passivi!) dai benefici penitenziari, equiparandoli a mafiosi e terroristi.
Art. 19 – Applica quanto previsto dall’art. 18 per
i detenuti in carcere contro i migranti ristretti nei CPR, confermandone la
natura carceraria.
Questa normativa annulla qualsiasi diritto dei detenuti
e li annichilisce ad esseri senza dignità, sottoposti all’imperio e arbitrio
assoluti e al ricatto permanente del personale penitenziario.
Art. 23 – Il governo Renzi aveva già concesso, con
il decreto-legge n.7/2015, ai funzionari e agenti dei servizi segreti,
infiltrati in associazioni terroristiche o eversive, l’immunità
penale nel caso di compimento di reati associativi per finalità di terrorismo.
La norma, che era transitoria e più volte prorogata, diventa ora permanente e
prevede l’estensione dell’immunità penale per la direzione ed
organizzazione di associazioni terroristiche, anche internazionali, ed eversive
dell’ordine democratico, nonché nel caso di fabbricazione o
detenzione di ordigni o di materiale con finalità di terrorismo. Si
passa così dalla figura dell’agente infiltrato a quella dell’agente
provocatore, o – peggio ancora – dell’organizzatore di attentati e stragi.
Inoltre, parifica la cannabis light a quella non light,
vietando quindi la coltivazione e il commercio di infiorescenze anche di cannabis
con thc inferiore allo 0.2 per cento. Una possibilità che avrebbe
gravissime ricadute su tutte le imprese del settore.
Un ddl che meriterebbe una forte opposizione parlamentare e sociale ma anche una discussione nelle piazze, nelle scuole e nelle università e nei luoghi di lavoro. Ma purtroppo dobbiamo constatare una opposizione in parlamento molto light. il silenzio di tomba dei sindacati confederali e anche di tante realtà sindacali di base e sociali che pagheranno per prime le conseguenze della deriva securitaria in atto nel paese.
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