Efficienza aziendale e riduzione del costo del lavoro negli appalti

Le nuove norme contenute nel nuovo codice degli appalti sono poco chiare e finalizzate a far prevalere le logiche di impresa sui diritti della forza lavoro.

 

Un articolo pubblicato sul Quotidiano Enti locali de Il Sole 24 Ore merita grande attenzione. Parliamo di un testo che analizza le nuove disposizioni del Dlgs 36/2023 relativo ai costi della manodopera negli appalti.

In particolare si fa riferimento all’articolo 41, comma 14 per il quale tanto i costi della manodopera quanto quelli per la sicurezza dovrebbero essere esclusi dall’importo assoggettato a ribasso. Ma, subito dopo stabilito il principio, si offre una scappatoia: la classica riorganizzazione aziendale nell’appalto potrà dimostrare e giustificare il ribasso complessivo dei costi e quindi alla fine determinare anche la riduzione del costo di manodopera, che poi si tradurrà in tagli di ore contrattuali e di contributi previdenziali.

Da un lato si stabilisce il principio guida secondo il quale i costi del lavoro nei cambi di appalti non dovrebbero essere soggetti a ribasso, ma dall’altra ci si accorge che un intervento troppo invasivo (si fa per dire) del legislatore aprirebbe la strada a innumerevoli problemi e contraddizioni. Da qui scaturiscono varie interpretazioni della norma che probabilmente è stata scritta in modo tale da poter essere in parte aggirata in nome di una migliore ed efficiente organizzazione aziendale; da qui la possibilità che il concorrente attui e giustifichi il ribasso sull’offerta complessiva includendo quindi anche il costo della manodopera.

Facciamo alcuni esempi nella consapevolezza di potere essere in parte smentiti da ulteriori interpretazioni.

Se in un museo introduco delle app sarà possibile risparmiare sulle guide, basta scaricarsi dal proprio smartphone una applicazione per ricevere il supporto audio nella visita. Se al posto delle biglietterie introduco una macchinetta per erogare i biglietti, anche in questo caso potrò riorganizzare il servizio vantando efficienza e innovazione.

Se in una ditta di pulizie inserisco sui telefonini una app che permetta di individuare le tempistiche del servizio svolto quotidianamente al contempo potrò evitare di ricorrere a una figura aziendale predisposta al controllo dei servizi e al contempo svolgere una invasiva azione di controllo sulla forza lavoro.

Sono solo esempi pratici di come la tecnologia al servizio dei padroni possa sancire la sostituzione di personale riducendo al contempo il costo complessivo dell’appalto e della stessa manodopera.

Ma torniamo alle varie interpretazioni della norma, il primo ragionamento dovrebbe riguardare proprio l’intento del legislatore che, sapendo quanto sia soggetto al ribasso il costo del lavoro negli appalti, avrebbe dovuto prevedere un testo blindato e non interpretabile, proprio per scongiurare tagli di ore e di personale e al contempo trovare un giusto equilibrio tra tecnologia e lavoro vivo.

Se invece si lascia spazio al concorrente di poter dimostrare che il ribasso dell’appalto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, la forza lavoro non sarà tutelata e complessivamente le stazioni appaltanti, pubbliche e private, ne ricaveranno costi minori.

È un po’ quello che accade con il salario minimo, la sua introduzione (sia nella proposta di 9 euro del centrosinistra, sia nella versione della Proposta di legge popolare che fissa il tetto orario a 10 euro collegandolo all’inflazione) viene osteggiata non solo dal Governo e dal Cnel ma anche da quello che andrebbe definito il partito unico e trasversale delle privatizzazioni. La pubblica amministrazione (Pa) nel suo complesso (e ne parlano esaustivamente tanto S. Cannavò sulle pagine de Il Fatto Quotidiano quanto i delegati della Cub pisana nel loro Blog delegati e lavoratori indipendenti) vede l’introduzione del salario minimo come una minaccia per i conti pubblici e per la tenuta stessa del sistema degli appalti pubblici.

La salvaguardia dell’efficienza dell’organizzazione aziendale, secondo i dettami padronali, potrebbe allora giustificare il ribasso, finendo con l’includere nella riduzione di spesa anche i costi della manodopera.

 

Questa lettura, secondo alcuni, sarebbe invece in palese contrasto con la nozione dei costi fissi e invariabili rappresentati dal costo della manodopera. Ma in questo caso anche il risparmio del costo del lavoro attraverso un semplice cambio del contratto nazionale applicato nell’appalto sarebbe nefasto per le retribuzioni dei lavoratori, e in Italia non esiste una norma che vincoli l’appaltatore ad applicare un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl). Accade in molte situazioni, soprattutto nella determinazione del costo della manodopera, che la stazione appaltante prenda in esame un Ccnl meno favorevole per i lavoratori, e alla fine a vincere la gara sarà una cooperativa e magari non un’azienda. Ben conosciamo quanto basso sia il costo del lavoro in alcuni Ccnl applicati dal mondo cooperativo.

Ci sono anche altre considerazioni di carattere giuslavorista. Una tra tutte merita la nostra attenzione, ove si pensi che eventuali limiti imposti al costo del lavoro negli appalti determinerebbero significative limitazioni delle libertà imprenditoriali e della libera concorrenza, in aperto contrasto con i dettami costituzionali.

Diventa quindi determinante l’operato della stazione appaltante nel determinare i costi della manodopera e nella scrittura del bando, salvo poi eventuali contestazioni con il ricorso ai Tribunali amministrativi regionali.

Ci sembra del tutto evidente che una normativa poco chiara porti solo al ribasso del costo della manodopera e alla libertà dell’appaltatore di applicare i contratti a lui più favorevoli oltre che a dotarsi di modelli organizzativi che potrà presentare come migliori ed efficienti rispetto a quelli adottati nel passato.

Ammesso, ma non concesso, che la volontà del legislatore sia stata quella di prevedere una tutela rafforzata per i lavoratori, la riduzione del costo della manodopera è sempre in agguato, specie se si applicano contratti previsti nella contrattazione collettiva. E qui subentrano altre considerazioni. La prima tra tutte quella di un sistema della rappresentanza e della contrattazione costruito su misura per giustificare i processi di privatizzazione e il crollo del costo del lavoro e delle retribuzioni.

Le scelte autonome sull’organizzazione aziendale potranno a loro volta contrarre il costo del lavoro riducendo salari già da fame negli appalti.

Da una parte si dice di volere sottrarre i costi della manodopera al ribasso, ma dall’altra si offrono tutte le vie di uscita necessarie per interpretare la norma a uso e consumo delle aziende e cooperative, nonché delle stazioni appaltanti che all’occorrenza beneficeranno del minor costo investendo il risparmio in altre opere utili magari in chiave elettorale (costo del lavoro contro asfaltatura delle strade).

È significativa ma non esaustiva la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665 che tuttavia arriva prima della riscrittura del codice degli appalti. Tale pronunciamento aveva evidentemente lo scopo di non assoggettare al ribasso i costi della forza lavoro, ma al contempo, soprattutto con la riscrittura delle norme, esistono troppe interpretazioni e scappatoie che lasciano campo libero a stazioni appaltanti, pubbliche e private, e agli aggiudicatari.

Ad esempio il concorrente potrà sempre dimostrare come la riorganizzazione aziendale rappresenti un miglioramento e da qui procedere con la contrazione del costo del lavoro presentando un’offerta al ribasso tale da includere gli stessi costi di manodopera. In tale caso sarà sufficiente salvaguardare i cosiddetti trattamenti salari minimi anche se alla fine a perderci saranno sempre e solo i lavoratori e le lavoratrici degli appalti.

15/11/2022 - Nuovo codice appalti: il RUP cambia nome! — Segretari Comunali Vighenzi

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